Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Chi, anche se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, esercita le relative attività in locali privi dell'autorizzazione

 

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rilasciata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.
      2. Chi, privo dei requisiti previsti dall'articolo 2, esercita, anche a titolo gratuito, l'attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 7.500 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.
      3. Chi, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL competente ai sensi dell'articolo 7, permette l'esercizio delle attività di tatuaggio, di piercing o di trucco permanente presso il proprio studio a terzi privi dei medesimi requisiti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati nell'attività, ove il fatto non costituisca reato.